Il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolge, accanto alle funzioni di sicurezza della navigazione e soccorso in mare, numerosi compiti di rilevanza pubblica, comprese attività di polizia giudiziaria. L’indennità pensionabile connessa a queste funzioni incide stabilmente sul trattamento economico del personale interessato.
L’iniziativa richiama il decreto-legge n. 379 del 1981 e la successiva normativa contrattuale, individuando nel 30% il parametro di riferimento dell’indennità pensionabile di polizia giudiziaria. Evidenzia inoltre il carattere temporaneo della riduzione prevista dal D.P.R. n. 40 del 2018 per il triennio 2016–2018 e la necessità di approfondire il mancato pieno riallineamento nei successivi rinnovi economici.
L’iniziativa evidenzia una progressiva riduzione della percentuale media ponderata dell’indennità. Questa dinamica viene posta in relazione all’incremento del costo della vita e all’ampliamento della complessità e delle responsabilità delle funzioni istituzionali svolte dal personale della Guardia Costiera.
La questione riguarda il diverso trattamento tra personale dirigente, per il quale l’indennità risulta riconducibile al parametro del 30%, e personale direttivo e non direttivo, inclusi ufficiali inferiori, sottufficiali, graduati e volontari, per il quale la percentuale applicata appare inferiore. L’iniziativa pone un tema di coerenza retributiva e richiama il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
L’iniziativa richiama la natura strutturalmente retributiva dell’indennità pensionabile: non un semplice compenso per attività occasionali, ma una componente collegata alla condizione professionale del personale in uniforme e alle ordinarie prestazioni d’istituto. La voce concorre stabilmente al trattamento economico e assume rilievo anche previdenziale e pensionistico.
L’iniziativa propone di verificare il ripristino del parametro del 30% sull’intero trattamento lordo aggiornato dai rinnovi economici, compresi quelli con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Occorre inoltre approfondire le eventuali differenze economiche maturate dopo la cessazione degli effetti della riduzione temporanea, individuando le somme eventualmente non corrisposte e le modalità di regolarizzazione.